Organizzazione Non Governativa "MEKLAIE-ONLUS" - Non continuare a Piangere -

I Trav. Vittorio Veneto,31

88900 Crotone (KR) - Tel./Fax. 0962030228 - C.F.91033320796

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LO STATUTO DI MEKLAIE

 

Articolo 1 (Denominazione, Natura, Sede, Durata )

E’ costituita in conformità degli articoli 14, 36 e seguenti del Codice Civile e del-la Legge n° 49/1987, l’Associazione "MEKLAIE - Organizzazione Non Gover-nativa per la Cooperazione allo Sviluppo - onlus" (di seguito l’Associazione). L’Associazione è una Organizzazione Non Governativa (ONG) e una Organiz-zazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) avente come fine istituziona-le quello di svolgere attività di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, e segna-tamente le attività di assistenza per la cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni svantaggiate e del terzo mondo.

E’ fatto obbligo dell’uso in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

La sede legale è in Crotone, via Tommaso Campanella 6. Il cambiamento dell’indirizzo stradale non costituisce modifica del presente statuto e può essere deliberato dal Consiglio direttivo, che potrà istituire eventuali sedi secondarie anche in altre località, sia in Italia che all’estero e proporre all’Assemblea l’istituzione di Gruppi Locali.

L’Assemblea ha durata illimitata.

 

Articolo 2 (Finalità istituzionali)

Meklaie è una associazione cattolica e indipendente che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è senza scopo di lucro ed opera per la solidarietà mondiale. Nel sistema di valori che guidano Meklaie, il precetto morale della so-lidarietà umana e quello ideale della giustizia sociale si trasformano in progetti di cooperazione e opere di aiuto umanitario e per lo sviluppo che vogliono contri-buire all'affermazione dei diritti universali dell'uomo. Il fine principale dell’Associazione è la cooperazione con i popoli dei paesi in via di sviluppo pro-muovendo il progresso materiale, sociale, culturale e morale degli individui e dei gruppi più svantaggiati e le relazioni tra Nord e Sud del Mondo.

Viene previsto espressamente l'obbligo di destinare ogni provento, anche deri-vante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra.

L'Associazione non ha e né potrà avere alcun rapporto di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o pri-vati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

Articolo 3 (Attività)

 Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione realizza e promuove programmi, progetti, azioni ed iniziative tese al miglioramento delle condizioni economiche, sanitarie, sociali, culturali, di lavoro e di vita delle popo-lazioni dei Paesi in via di sviluppo anche con iniziative di formazione, nonché al-lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei diritti del lavoro e dei processi di rinnovamento delle politiche di governo dei territori, alla cancellazione del debi-to, alla lotta alla povertà, alle pandemie ed alla discriminazione di genere, alla tu-tela dell’infanzia, alla promozione dei diritti umani, della salute, del ruolo delle donne, della solidarietà internazionale e della pace e alla tutela dei beni comuni, dell’ambiente e del patrimonio culturale, ispirandosi ai principi e alle raccoman-dazioni delle Nazioni Unite, in coerenza con la normativa comunitaria vigente in materia e, fra l’altro:

a) collabora, promuove e favorisce l’operato di organizzazioni, enti e persone che, in Italia e all’estero, lavorano nel campo dell’assistenza sociale, tecnica, eco-nomica, sanitaria, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli, allo scopo di attuare un migliore e sempre più efficace inserimento dei PVS nella Comunità Internazionale, incentivando rapporti di equo scambio tra i popoli in campo culturale, sociale, tecnico, sanitario ed economico;

b) favorisce con programmi, progetti, attività le iniziative di autosviluppo dei popoli dei paesi in via di sviluppo, nel rispetto della loro autonomia politica, e-conomica e culturale, utilizzando gli strumenti adeguati di intervento;

c) interviene nei casi di catastrofe di origine naturale o umana ed in altre situa-zioni di emergenza effettuando anche missioni di assistenza sanitaria, di osserva-zione elettorale, di peace-keeping e di peace-building per la tutela dei diritti uma-ni e civili delle popolazioni coinvolte;

d) sostiene le scelte di libertà dei popoli oppressi, l’autodeterminazione e l’autosufficienza economica dei popoli liberi, con la solidarietà e il contributo culturale, politico e materiale;

e) promuove e realizza in Italia e all’estero iniziative per l’informazione sul sot-tosviluppo, per l’educazione allo sviluppo, per la cooperazione, per la protezione universale dell’ambiente, per i diritti umani, per le adozioni a distanza;

f) promuove e realizza iniziative di formazione in Italia e all’estero su tematiche tecniche, internazionali, di cooperazione allo sviluppo e di sviluppo sostenibile, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, inclusa la formazione di perso-nale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e la for-mazione linguistica;

g) svolge attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con par-ticolare riferimento ad interventi relativi ai cambiamenti climatici ed allo svilup-po sostenibile;

h) promuove e realizza programmi di formazione ed altre azioni a favore degli immigrati e cittadini del Terzo Mondo per favorirne l’inserimento in Italia ovve-ro per il reinserimento qualificato nei Paesi di provenienza, favorendo anche l’interscambio di persone, di esperienze e di cultura promuovendo gemellaggi, viaggi studio  etc. ricercando il coinvolgimento, nelle proprie attività e nelle pro-prie strutture, delle comunità di immigrati provenienti dai paesi in cui realizza progetti di cooperazione;

i) svolge attività di ricerca nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, dei diritti umani, del commercio equo e solidale, delle tecniche di pianificazione urbanistica dei Paesi in via di sviluppo, dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibi-le;

l) compie ogni altra attività ritenuta strumentale alle finalità istituzionali, anche intervenendo con l’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica di supporto alle attività sociali, tecniche, economiche, sanitarie, della co-operazione allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli.

Articolo 4 (Organi dell’Associazione)

Gli organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea Generale dei Soci;

- il Presidente;

- il Consiglio Direttivo;

- l’Organo di Revisione e Controllo;

- il Collegio dei Garanti;

- il Comitato Etico;

- gli Osservatori;

- Il Comitato dei Gruppi Locali.

Tutte le cariche dell’Associazione sono svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Articolo 5 (Amici dell’Associazione)

Possono aderire all’Associazione, in qualità di Amici, le persone fisiche e giuridi-che, gli enti, le organizzazioni, le associazioni degli immigrati e tutte quelle asso-ciazioni che accettano e osservano il presente Statuto, che si impegnano a diffon-dere ed a contribuire alla realizzazione delle finalità dell’Associazione, e che ver-sano annualmente la quota associativa prevista. La richiesta, che deve essere pre-sentata per iscritto, viene autorizzata dal Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo ed è efficace immediatamente.

Gli Amici dell’Associazione riceveranno la tessera attestante il loro status nonché le newsletters dell’Associazione e tutte le notizie riguardanti le attività di coope-razione e solidarietà sociale svolte dall’Associazione. Gli Amici dell’Associazione autorizzati dal Consiglio Direttivo potranno partecipare alle Assemblee in quali-tà di uditori.

Articolo 6 (Soci)

Possono essere Soci le persone fisiche o giuridiche che, oltre ad attenersi a quanto già previsto per gli Amici,  dichiarano di impegnarsi ad operare attivamente in stretta collaborazione con gli organi dell’Associazione, nelle attività dell’Associazione, contribuendo al suo sviluppo e che si impegnano - anche con l’impiego del loro tempo – a sostenere le iniziative ed i progetti dell’Associazione o che forniscono un contributo significativo allo sviluppo e alla crescita dell’Associazione stessa.

Articolo 7 (Tipologia dei Soci)

I soci saranno classificati nelle seguenti categorie:

SOCI FONDATORI: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione del-l'Associazione ovvero hanno richiesto ed ottenuto di diventare Soci entro un mese dalla registrazione dell’Atto Costitutivo dell’Associazione. Essi hanno dirit-to di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

SOCI EFFETTIVI: sono coloro che, previa domanda di adesione, hanno ottenu-to la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

L’ammissione a Socio, la cui richiesta deve essere presentata per iscritto e con la presentazione di almeno un Socio, viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è efficace dal giorno successivo alla delibera.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo tempo-raneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione me-diante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Articolo 8 (Diritti e doveri dei Soci)

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazio-ne e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative hanno il diritto di:

- presenziare, partecipare alle discussioni e votare (se maggiori di età) nell’Assemblea Generale;

- recedere dall’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di:

- rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione;

- versare la quota associativa nell’importo, nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

-contribuire attivamente al perseguimento delle finalità dell’Associazione.

Articolo 9 (Perdita della qualifica di Socio o di Amico)

Il rapporto associativo si estingue per recesso, esclusione o decadenza.

Il recesso è sempre ammesso, deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Di-rettivo ed ha efficacia immediata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del socio o dell’Amico per il mancato versamento della quota associativa nell’importo, nei tempi e nelle mo-dalità stabilite dal Consiglio Direttivo e/o per violazione delle norme del presen-te statuto o di un regolamento adottato dall’Associazione. L’esclusione deve esse-re comunicata per iscritto oppure tramite messaggio di posta elettronica. L’esclusione è efficace decorsi 10 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione o anche prima, se così stabilito, per gravi motivi, dal provvedimento di esclusio-ne. La delibera di esclusione deve essere ratificata dalla prima riunione utile dell’Assemblea dei Soci.

Per decadenza si intende la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.

Le quote sono comunque intrasferibili.

Articolo 10 (Assemblea Generale dei Soci)

L’Assemblea è l’organo di indirizzo politico dell’Associazione e a tale scopo:

in via ordinaria

- approva la strategia dell’Associazione a medio – lungo termine;

- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale;

- approva le relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi in corso;

- elegge il Presidente tra i Soci;

- elegge i membri del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero;

- elegge i membri del Collegio dei Garanti;

- elegge i membri del Comitato Scientifico;

- istituisce i Gruppi Locali, su proposta del Consiglio Direttivo;

in via straordinaria:

- modifica lo Statuto e l’Atto Costitutivo;

- delibera lo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 11 (Funzionamento dell’Assemblea Ordinaria)

L’Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria è convocata dal Presidente

- almeno una volta all’anno;

- quando ne è fatta domanda scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da un quinto dei Soci.

Se, nei casi sopra menzionati, il Presidente non provvede, l’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Collegio dei Garanti.

La convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria devono essere ef-fettuate con affissione alla bacheca sociale presso la sede dell’Associazione e/o con messaggio di posta elettronica, inviata a tutti i Soci ed ai Garanti con almeno 15 giorni di anticipo.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita

- in prima convocazione: con la presenza della maggioranza dei Soci intervenuti personalmente o per delega;

- in seconda convocazione: qualunque sia il numero di Soci intervenuti perso-nalmente o per delega.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei Soci presenti.

Ogni Socio dispone di un voto e può ricevere fino a un massimo di una delega.

Articolo 12 (Funzionamento dell’Assemblea straordinaria)

L’Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente

- quando questi lo ritenga opportuno;

- quando ne è fatta domanda scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da un quarto dei Soci. In questo caso, qualora il Presidente non provveda, l’Assemblea straordinaria è convocata dal Collegio dei Garanti.

La convocazione e l’ordine del giorno dell’ Assemblea straordinaria devono esse-re inviati a tutti i Soci e ai Garanti con almeno quindici giorni di anticipo e all’avviso di convocazione deve essere allegata una relazione redatta dai richie-denti contenente i motivi.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza di almeno 2/3 dei Soci, intervenuti per-sonalmente o per delega;

- in seconda convocazione: con la presenza di almeno la maggioranza dei Soci in-tervenuti personalmente o per delega.

L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci inter-venuti personalmente o per delega.

Ogni Socio dispone di un voto e può ricevere fino a un massimo di una delega.

Articolo 13 (Presidente)

Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale tra i Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di Presidente non è cumulabile con quella di Garante e con quella di Revisore.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza attiva e passiva dell’Associazione;

- provvede alla realizzazione delle strategie dell’Associazione nell’ambito dei mandati assembleari;

- provvede alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività dell’Associazione, avvalendosi di una struttura organizzativa di direzione adeguata, con la facoltà di delegare a quest’ultima parte dei propri poteri. Tale struttura organizzativa, che deve anche prevedere una funzione di alter ego del Presidente, in caso di impedi-mento anche temporaneo di quest’ultimo a operare, viene deliberata dal Consi-glio Direttivo, su proposta del Presidente;

- cura i rapporti esterni dell’Associazione, uniformandosi agli orientamenti poli-tici dell’Assemblea;

- è responsabile della gestione amministrativa dell’Associazione e svolge tutte le attività necessarie, ivi compresa l’apertura e l’estinzione di conti correnti;

- convoca l’Assemblea dei Soci.

Articolo 14 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che varia da un mi-nimo di 3 a un massimo di nove, oltre al Presidente dell’Associazione, che ne fa parte e lo presiede.

I consiglieri sono scelti tra i Soci. Il mandato dei Consiglieri dura tre anni ed è rinnovabile. Il Consiglio stabilisce la divisione dei compiti, attribuendo al suo in-terno i ruoli di segretario (incaricato della tenuta dei registri e della verbalizza-zione delle sedute), tesoriere (addetto alla contabilità, ai rendiconti ed ai rimbor-si) e di Vice-Presidente.

I Consiglieri in carica che cessino nel corso del mandato sono sostituiti per coop-tazione.  Tutti i Consiglieri nominati per cooptazione devono essere ratificati dalla prima Assemblea successiva alla cooptazione. Il mandato dei Consiglieri nominati per cooptazione scade allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

I Consiglieri sono revocabili dall'Assemblea ordinaria in qualunque tempo per giusta causa.

Il Consiglio Direttivo:

- definisce le strategie dell’Associazione a medio – lungo termine da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e ne verifica la realizzazione;

- su proposta del Presidente:

1) approva il programma generale annuale di attività dell’Associazione;

2) approva la struttura organizzativa di direzione e delibera sulle assunzioni e col-laborazioni dell’Associazione;

3) approva la politica retributiva di tutti i responsabili dei settori operativi dell’Associazione

4) delibera l’acquisizione e/o la cessione di beni immobili;

5) delibera l’ammontare massimo degli affidamenti bancari;

6) approva il Regolamento operativo dell’Associazione;

7) delibera l’ammissione e l’esclusione dei Soci;

8) stabilisce importo, tempi e modalità di versamento delle quote associative an-nuali;

9) propone l’istituzione dei Gruppi Locali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e ogni volta che lo ri-chieda il Presidente o un quarto dei membri.

Ogni consigliere ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe.

Le decisioni vengono prese col voto favorevole della maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Articolo 15 (Organo di Revisione e Controllo)

L'Assemblea può istituire un Organo di Revisione e Controllo, in composizione monocratica (Revisore unico) ovvero composto da tre membri effettivi e due supplenti (Collegio dei Revisori) eletti dall’Assemblea scegliendoli anche tra i non associati. I Revisori durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi vigi-leranno sulla gestione amministrativa e redigeranno il loro motivato parere sul rendiconto economico e finanziario da presentarsi a cura del Consiglio direttivo all’Assemblea per l’approvazione. Il Revisore unico ovvero il Presidente del Col-legio dei Revisori (eletto dai membri effettivi del Collegio) deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Per quanto concerne la sostituzione dei revisori si richiama, per quanto compatibile, la disciplina dell’Articolo 2401 Codice civi-le.

Articolo 16 (Collegio dei Garanti)

L’Assemblea Generale può costituire un Collegio dei Garanti, costituito da tre membri eletti anche tra i non Soci, ciascuno dei quali dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

I Garanti verificano che gli altri organi dell’Associazione operino nel rispetto delle finalità e degli obiettivi secondo i mandati ricevuti dall’assemblea dei Soci.

I Garanti hanno diritto di partecipare in veste di osservatori alle riunioni interne dell’Associazione.

Il Collegio dei Garanti:

- convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria qualora il Presidente non provve-da;

- decide, su richiesta di un Socio, entro un termine congruo, secondo diritto ed equità, in ordine ad ogni questione o controversia che comporti l’interpretazione o l’applicazione di norme del presente statuto e di altri atti regolamentari relativi al funzionamento degli organi statutari;

- decide sugli eventuali ricorsi presentati dai Soci contro la delibera di esclusione.

La decisione dei Garanti, cui spettano i più ampi poteri istruttori, deve essere motivata ed è inappellabile e vincolante.

Articolo 17 (Comitato Etico)

Il Comitato Etico è un organo consultivo che può emettere pareri su ogni attivi-tà, progetto o programma svolti dall’Associazione..

Il Comitato Etico è eletto dall’Assemblea ed è composto da Soci, Amici ovvero da qualsiasi altra persona impegnata nell’associazionismo, nel volontariato, nella solidarietà sociale.

Il Comitato Scientifico stabilisce il proprio regolamento interno ed elegge il suo Presidente.

Articolo 18 (Osservatori)

Gli Osservatori dell’Associazione sono organi consultivi specializzati, i cui com-ponenti sono eletti dall’Assemblea tra i Soci, gli Amici ovvero tra le persone di rispecchiata moralità che sono dotate di rinomata competenza nelle materie in-ternazionali, di cooperazione allo sviluppo, di solidarietà sociale e nelle materie connesse. Gli Osservatori studiano determinate tematiche per conto dell’Associazione ed emettono pareri agli organi sociali dell’Associazione.

Sono istituiti i seguenti Osservatori:

1. Osservatorio sulla Cooperazione allo Sviluppo;

2. Osservatorio sull’Educazione e sull’Istruzione;

3. Osservatorio sui Diritti Universali dell'Uomo;

4. Osservatorio sulla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica dei PVS;

5. Osservatorio sui Cambiamenti Climatici e sullo Sviluppo Sostenibile.

6. Osservatorio sulla Cultura e sulla Formazione.

L'Assemblea può istituire ulteriori Osservatori settoriali o geografici designan-done i Responsabili ed i componenti.

Articolo 19 (Patrimonio dell’Associazione)

Il Fondo Patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

c) dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

d) da rimborsi derivanti da convenzioni;

e) da tutti i proventi conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il sup-porto dall’attività istituzionale, ivi comprese le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

La somma versata per la quota annuale di adesione all’Associazione non è rim-borsabile in nessun caso ed è, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intra-smissibile.

Articolo 20 (Rendiconto economico finanziario)

Il Rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consi-glio Direttivo per la sua approvazione all’Assemblea entro il trenta Aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

La bozza dei rendiconti, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo ap-prova, e dopo l’approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associa-zione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e a-vanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizza-zione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 21 (Gruppi Locali e Comitato dei Gruppi Locali)

L’Associazione favorisce la formazione di Gruppi Locali, attraverso i quali i Soci e gli Amici dell’Associazione possono organizzarsi e coordinarsi per provvedere sistematicamente sul territorio alla realizzazione di iniziative idonee a realizzare le finalità dell’Associazione, secondo quanto previsto nel regolamento interno dell’Associazione.

La costituzione di ogni Gruppo Locale viene effettuata con deliberazione dell’Assemblea. Ogni Gruppo Locale elegge fra i Soci che lo compongono un Re-sponsabile, che dura in carica fino alla successiva Assemblea dell’Associazione, salvo decadenza anticipata per recesso dell’interessato o revoca da parte dei Soci che compongono il Gruppo.

I Responsabili di tutti i Gruppi costituiscono il Comitato dei Gruppi Locali che si riunisce almeno una volta l’anno, convocato e diretto dal Presidente, per af-frontare e dibattere le problematiche di queste specifiche realtà territoriali e in particolare per coordinare le attività decentrate dell’Associazione.

Articolo 22 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto.

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidato-ri, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pub-blica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 (Regolamenti interni)

Particolari norme di funzionamento del presente Statuto potranno essere even-tualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Comitato Di-rettivo e soggetti all’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 24 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Libro 1°, Tito-lo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.

Articolo 25 (Foro competente)

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla compe-tenza del Collegio dei Garanti, che giudicheranno ex bono et aequo, senza for-malità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.

Per ogni altra controversia è competente il Foro di Crotone fatta salva la possibi-lità di costituire un collegio arbitrale di comune accordo fra le parti.